Bilancio XBRL 2016: Cosa cambia? Guida alle nuove tassonomie
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Bilancio XBRL 2016: Cosa cambia? Guida alle nuove tassonomie

Tassonomie XBRL – Di cosa parliamo?

XBRL (acronimo di eXtensible Business Reporting Language) è un linguaggio basato su XML utilizzato principalmente per la comunicazione e lo scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie.  Si legge in particolar modo sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale quanto segue.

Lo standard XBRL, la cui tassonomia viene qui di seguito pubblicata, è stato adottato per garantire:

  • la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse;
  • significativi vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali.

Con il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità, da parte di XBRL Italia, è stata approvata la nuova versione di tassonomia formato XBRL per il deposito 2015 dei bilanci d’esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali. A partire dal 17 novembre 2014 è disponibile un nuovo vocabolario. In relazione agli obblighi di cui sopra, Infocamere rende disponibile uno strumento online gratuito, Tebe Plus(link is external), per verificare la validità formale di una istanza XBRL prima del suo deposito nel Registro delle imprese.

Ma veniamo al sodo cosa è cambiato rispetto al 2015??? 

Cominciamo con dire che la Nuova versione della tassonomia XBRL entrerà in vigore nel 2016 con obbligo di utilizzo per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 o successivamente, e approvati formalmente dal 1 marzo 2016.

Per quanto riguarda i BILANCI ANNI PRECEDENTI O RE-INVII DI BILANCI GIA’ DEPOSITATI: la nuova tassonomia può essere utilizzata anche per bilanci di esercizi chiusi prima del 31/12/2015 ancora da approvare e depositare o per l’eventuale re-invio di bilanci già depositati con la precedente tassonomia.

ULTIMA CAMPAGNA BILANCI CON LA IV DIRETTIVA CEE: i bilanci chiusi al 31/12/2015 saranno gli ultimi ad essere redatti secondo la IV direttiva CEE a seguito del recepimento della nuova direttiva UE n° 34 del 2013 (Decreto legislativo 18 agosto 2015 n° 139) che entrerà in vigore a partire dai bilanci chiusi al 31/12/2016.

Tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono modificabili in parte o in toto dall’utente, come stabilito dalla normativa vigente. Le tabelle sono state vagliate dell’OIC – Organismo Italiano di Contabilità; quelle relative alla fiscalità differita sono state sviluppate e proposte da XBRL Italia in attesa dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali (d.lgs. 139/2015).

La nuova tassonomia consente di comprendere in un unico file digitale elaborabile tutto il bilancio d’esercizio, comprensivo anche della nota integrativa. Il primo vantaggio che deriva dall’adozione dello strumento consiste nella disponibilità, per tutti gli “stakeholders”, di un sistema d’informazioni immediatamente elaborabile sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale con significativi benefici in termine di qualità, fruibilità, trasparenza e comparabilità dei bilanci

A seguito dell’aggiunta al Codice Civile del nuovo articolo 2425-ter, il Rendiconto finanziario diventa a tutti gli effetti parte integrante del bilancio d’esercizio al pari dei documenti di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Il nuovo articolo prescrive che dal Rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Tra le altre novità introdotte dal decreto vi segnalo anche:

  • che sono stati modificati gli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico sia del bilancio in forma ordinaria che di quello in forma abbreviata;
  • che sono modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio;
  • che è stato modificato il contenuto della Nota integrativa;
  • che per le micro imprese è stata introdotta la possibilità di redigere il bilancio abbreviato con esonero da rendiconto finanziario e, in determinati casi, di nota integrativa e relazione sulla gestione.

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Autore: Luca Zappalà
Consulente Informatico Aziendale in Catania 

Fonte : Agenzia Digitale per l’Italia.

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