Pagamenti PA con split payment dal 1 gennaio 2015.
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Pagamenti PA con split payment dal 1 gennaio 2015.

Il Decreto di Stabilità per il 2015 introduce losplit payament, una norma che assegna direttamentealle pubbliche amministrazioni l’incarico dieffettuare il pagamento dell’IVAdovuta sui loro acquisti di beni e servizi. Ildecreto attuativo non è ancora perfezionato ma è in dirittura d’arrivo. È infatti stata apportata una modifica al d.P.R. 633/1972, con l’introduzione, al comma 629, dell’art. 17-ter, riguardante le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Testualmente il nuovo art. 17-ter così dispone:

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delloStato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, deglienti pubblici territorialie deiconsorzitra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dellecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degliistituti universitari, delleaziende sanitarie locali, deglienti ospedalieri, degli enti pubblici diricovero e curaaventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici diassistenza e beneficenzae di quelli diprevidenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

In sostanza, la norma prevede che i fornitori delle pubbliche amministrazioni non incassino più l’IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, la quale verrà versata direttamente dall’Ente allo Stato. Questo di fatto farà si che molti fornitori diventino creditori dell’Erario proprio per l’imposta pagata “a monte”.

Secondo la nuova disposizione dell’art. 17-ter, dunque, gli enti pubblici dovranno suddividere indue distinti pagamentiil saldo delle fatture:

  • unoa favore del fornitoreper il corrispettivo della cessione o prestazione (nonché per le altre eventuali somme dovute a titolo diverso dall’IVA, es. rimborso di anticipazioni in nome e per conto)
  • l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamentea favore dell’Erario(le modalità e i termini di questo versamento saranno stabilite con apposito decreto ministeriale).

Ovviamente le operazioni sottoposte asplit payementconcorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media  ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell’IVA. Si noti che l’elencazione dei soggetti pubblici rientranti nell’area dello split payment coincide esattamente con quella fornita dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 in relazione alleoperazioni ad esigibilità differita.

Per gli enti pubblici cessionari o committenti cheomettonooritardanoil versamento dell’Iva, è prevista l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs, n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004.

Losplit payementnon è applicato nei seguenti casi:

  • con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati aritenutealla fonte a titolo d’imposta sul reddito (tipicamente le prestazioni rese dai professionisti);
  • qualora un’operazione sia già sottoposta alreverse charge.

Autore: Luca Zappalà
Consulente Informatico Aziendale.

Fonte: Agenzia delle Entrate / Ipsoa

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