Iva sull’e-commerce, ecco cosa cambia dal 2015.
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Iva sull’e-commerce, ecco cosa cambia dal 2015.

Anno nuovo, rivoluzioni in arrivo per la tassazione dell’IVA sul commercio elettronico ( E-Commerce B2C ).

Dal 1 gennaio infatti, i criteri di localizzazione delle vendite effettuate attraverso il commercio elettronico diretto verso i privati consumatori dell’Unione Europea, saranno uniformati a quelli degli scambi «business to business», pertanto il luogo dell’imposizione non sarà più il paese del fornitore ma bensì quello del cliente, anche quando il prestatore è un’impresa facente parte della UE. Di conseguenza, i consumatori italiani che acquisteranno prodotti immateriali (es. musica, libri, software immateriali, scaricati via web) pagheranno un aliquota IVA domestica attualmente il 22%, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il fornitore. In modo opposto, i fornitori stabiliti in Italia, quando venderanno servizi elettronici a privati consumatori di altri paese dell’Unione Europea, saranno costretti ad applicare l’IVA del paese di destinazione.

Verrà così a cadere il «fattore Iva» che fino a oggi, nel sistema di tassazione all’origine, ha penalizzato i fornitori comunitari di servizi elettronici stabiliti nei paesi con le aliquote più alte. Resta comunque il fatto che le imprese in questione non avranno l’obbligo di identificarsi nei vari paesi di domicilio dei propri clienti: potranno assolvere tutti gli adempimenti d’imposta nella propria nazione, attraverso il regime agevolato del mini-sportello unico.  A tal proposito si segnala che, a partire dal 1° ottobre 2014, sarà possibile registrarsi nel sito dell’agenzia delle Entrate al portale web del Moss (Mini one stop shop).

Quali servizi e-commerce sono coinvolti?

Le prestazioni di e-commerce sono definite dalla direttiva 2006/112/Ce e dal regolamento n. 282/2011 ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di territorialità dell’Iva. In particolare rientrano nella direttiva:

  • fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

L’art. 58 della sopra citata direttiva puntualizza inoltre, che il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico. Ulteriori specificazioni sono contenute nel regolamento n. 282/2011 del 15 marzo 2011.

L’art. 7 del regolamento, al paragrafo 1, precisa in linea generale che i servizi in esame comprendono quelli forniti attraverso la rete internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire senza la tecnologia informatica, chiarisce poi che la nozione comprende anche i seguenti servizi:

  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compreso il software, relative modifiche e aggiornamenti
  • i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, come un sito o una pagina web
  • i servizi generati automaticamente da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta ai dati immessi dal destinatario
  • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer
  • le offerte forfettarie di servizi internet, nelle quali la componente delle telecomunicazioni rappresenta un elemento accessorio e subordinato, nel senso che il pagamento forfetario non comprende il semplice accesso a internet, ma anche altri elementi come pagine con contenuto che consentono l’accesso a notizie di attualità, informazioni meteo o turistiche, giochi o dibattiti on line, hosting di siti, ecc.

L’allegato I al regolamento n. 282/2011, inoltre, fornisce ulteriori esemplificazioni di servizi elettronici, con riferimento a ognuno dei cinque punti dell’allegato II della direttiva 112, riportati sopra.

Infine, il par. 3 dell’art. 7, come modificato dal regolamento n. 1042/2013 con effetto dal 1° gennaio 2015 in relazione alle novità descritte prima, chiarisce che non si considerano servizi prestati con mezzi elettronici:

  • I servizi di tele radiodiffusione e telecomunicazione;
  • Beni materiali venduti attraverso il cosiddetto e-commerce indiretto;
  • Cd rom, floppy disk, audiocassette, dvd, vhs e supporti analoghi;
  • Libri, giornali, riviste e materiale stampato;
  • Servizi professionali forniti tramite email;
  • Helpdesk telefonico;
  • Accesso a Internet;
  • Servizi pubblicitari su giornali, manifesti e televisione;
  • Prenotazione online di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini;
  • Prenotazione online di soggiorni alberghieri e servizi affini.

Autore: Luca Zappalà
Consulente Informatico Aziendale.

 

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