Super Ammortamento 140% - Legge di stabilità 2016
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super-ammortamento 2016

Super Ammortamento 140% – Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1 commi 91-94 L. 208/2015), ha introdotto un’agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti e della deducibilità dei canoni di leasing.

L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi ( IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi, il cui costo di acquisizione ai fini del godimento dell’agevolazione viene maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria; gli investimenti agevolati devono essere effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con rilevanza già in UNICO 2016 (Redditi 2015).

SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione in questione, è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dall’adozione del regime contabile ordinario o semplificato adottato o dalla data di inizio attività. Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti minimi (U), ma sono esclusi i soggetti in regime forfettario(Y).

BENI AGEVOLABILI
L’incremento del 40% del costo di acquisizione si applica ai:

  • beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 che presentano un coefficiente di ammortamento pari o superiore al 6,5%;
  • beni di costo unitario inferiore uguale 516.46;
  • beni in leasing

Sono esclusi gli investimenti in:

  • beni immateriali;
  • beni usati;
  • beni merci;
  • materiali di consumo;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • acquisti di fabbricati e costruzioni.

Inoltre allegata alla legge di stabilità è prevista un’apposita tabella (Allegato 3) che contiene ulteriori esclusioni.
Si tratta del seguente elenco di beni:

  • Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%;
  • Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e  allacciamento, ammortizzabili al 12%;
  • Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%;
  • Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle  motrici, ammortizzabili al 7,5%
  • Gruppo XVIII, Specie 1,2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%.

Ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera a) del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione o, se è diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per quanto riguarda la fruizione del beneficio conta anche l’entrata in funzione del bene
ai sensi dell’art. 102
del TUIR. Ad esempio, per i beni acquistati nel 2015 (data consegna o spedizione entro 15/10) al fine di poter determinare l’ammortamento 2015 maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro 31/12/15.
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni gli investimenti si considerano effettuati in conformità al principio di competenza (vedi Circolare Agenzia delle Entrate 90/2001, paragrafo 7.2).
Per i contratti di leasing la data di decorrenza deve essere compresa fra il 15/10/2015 e il 31/12/2016.

AMMONTARE AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing; per cui è possibile maggiorare le quote (fiscali) di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre, al termine del periodo il 140% del costo di acquisto.
Tale agevolazione consiste in una variazione in diminuzione definitiva (VDD nel Raccordo Civile/Fiscale) da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF, senza impatto in contabilità, ad eccezione per le minori imposte di competenza.
L’agevolazione, essendo una variazione in diminuzione definitiva, non genera maggiori imposte differite da stanziare a bilancio

IRRILEVANZA DELLA MAGGIORAZIONE
Nei chiarimenti forniti dal MEF in risposta alle osservazioni effettuate dai tecnici del Servizio bilancio del Senato al Ddl di stabilità 2016, è stato precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Per cui se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione del 40% non sarebbe più fruibile, ma senza alcuna conseguenza sulle quote già operate. Inoltre nell’esercizio di cessione, secondo la dottrina il 40% dovrebbe essere ragguagliato ai giorni di possesso.
La maggiorazione non ha alcune effetto ai fini:

  • del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione;
  • del calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo;
  • dell’applicazione degli studi di settore.

VEICOLI
Per quanto riguarda i veicoli, la norma dispone, oltre quanto previsto a riguardo della maggiorazione del 40% del costo di acquisto, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di  leasing dei veicoli di cui all’art.164 comma 1 lettera b) del TUIR.

Ricapitolando:
anche per i veicoli vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
il limite del costo fiscale è incrementato della stessa misura (ad esempio il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306);
la percentuale di deducibilità resta invariata (ad esempio 80% per agenti e rappresentanti).

Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità integrale, art. 164 comma 1 lettera a) del TUIR (veicoli strumentali per l’attività) opera l’incremento generale del 40% del costo di acquisto.
Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti la maggiorazione si applica al 40% del costo di acquisto, nel limite della deducibilità al 70%.

LEASING
L’agevolazione del super-ammortamento riguarda anche i canoni di leasing per i beni acquistati
nelle date previste. Il Mef in una risposta ad una domanda specifica da parte dei tecnici del Senato, ha specificato che il super-ammortamento si applica all’intero valore dei beni destinati
al leasing.
A conferma di quanto esposto sopra, secondo la circolare Assilea 29/10/2015 n. 25, visto che la disposizione si riferisce a una maggiorazione del costo di acquisto dei beni, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto.
In particolare va specificato:

  • il maggior valore imputato ai canoni è deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing;
  • in caso di durata del contratto maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata del contratto;
  • il maggior valore imputato al prezzo di riscatto viene recuperato attraverso la procedura di ammortamento, quando sarà esercitata l’opzione per l’acquisto del bene.

Al fine di determinare la quota capitale del canone complessivo è ragionevole applicare la procedura forfettaria prevista dall’abrogato D.M. 24/04/1998 (cfr. Circ. Ade 19/2009), già prevista per determinare la quota di interessi indeducibile ai fini Irap.

CESSIONE DEL CONTRATTO
In merito alla cessione del contratto di leasing vale quando detto sopra in merito alla plusvalenza sulla cessione del cespite agevolato.

LEASING AUTOVEICOLI
Ai sensi dell’articolo 164 comma 1 lettera b) del Tuir, nel caso di locazione finanziaria non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante. Per determinare la parte di costo deducibile occorre moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo del veicolo sostenuto dal concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il limite di deducibilità (es.: 20%).

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Autore : Luca Zappalà
Consulente Informatico Aziendale in Catania

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